Art. 57 · Riservatezza della fase istruttoria
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo II

Art. 57

58 / 251

Riservatezza della fase istruttoria

In vigore dal 7 ott 2016
1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all', comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi. 3. Nei casi di cui all', comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell' è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-57