Art. 55 · Richieste istruttorie
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo II

Art. 55

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Richieste istruttorie

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. 2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre: a) l'esibizione di documenti; b) audizioni personali; c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; d) il sequestro di documenti; e) consulenze tecniche.
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