Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo I›Capo II
Art. 55
56 / 251Richieste istruttorie
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
a) l'esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-55