Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 5
5 / 251Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
In vigore dal 7 ott 2016
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-5