Art. 5 · Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo ICapo I

Art. 5

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Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

In vigore dal 7 ott 2016
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati. 2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
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