Art. 36 · Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo IIICapo I

Art. 36

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Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

In vigore dal 31 ott 2019
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. 2. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. 3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-36