Art. 29 · Procura alle liti
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo IICapo I

Art. 29

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Procura alle liti

In vigore dal 31 ott 2019
1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell' e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-29