Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VII›Titolo I›Capo II
Art. 216
218 / 251Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario
In vigore dal 7 ott 2016
1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all', comma 6, e fermo restando quanto previsto dall', comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-216