Art. 213 · Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VIITitolo ICapo II

Art. 213

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Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale. 2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all' delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati. 3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione. 4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli .
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