Art. 200 · Casi di opposizione
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo III

Art. 200

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Casi di opposizione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
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