Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo III
Art. 200
202 / 251Casi di opposizione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-200