Art. 193 · Nuove domande ed eccezioni
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo II

Art. 193

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Nuove domande ed eccezioni

In vigore dal 7 ott 2016
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, nè nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio. 2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
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