Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo I
Art. 188
190 / 251Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all', comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-188