Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo I
Art. 179
181 / 251Luogo di notificazione dell'impugnazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell' del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
2. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli e seguenti del codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-179