Art. 179 · Luogo di notificazione dell'impugnazione
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo I

Art. 179

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Luogo di notificazione dell'impugnazione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell' del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. 2. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. 3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli e seguenti del codice di procedura civile.
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