Art. 177 · Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo I

Art. 177

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Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

In vigore dal 7 ott 2016
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, nè a revocazione per i motivi di cui all', comma 1, lettere f) e g), nè a ricorso per cassazione. 3. Salvi i casi previsti dall', comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime. 4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.
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