Art. 162 · Reclamo
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IVTitolo ICapo II

Art. 162

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Reclamo

In vigore dal 31 ott 2019
1. Contro l'ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell'atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore. 2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso. 3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 4. Non è consentita la rimessione al primo giudice. 5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Le tue annotazioni

Pro

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