Art. 152 · Forma della domanda
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IVTitolo ICapo I

Art. 152

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Forma della domanda

In vigore dal 7 ott 2016
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; f) la formulazione delle conclusioni; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
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