Art. 148 · Udienza di discussione
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IIITitolo ICapo III

Art. 148

149 / 251

Udienza di discussione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'. 2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell' non fa parte del collegio giudicante. 3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali. 4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale. 5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità. 6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-148