Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte III›Titolo I›Capo II
Art. 144
145 / 251Decisione
In vigore dal 31 ott 2019
1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-144