Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo V›Capo III
Art. 135
136 / 251Opposizione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.
5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-135