Art. 131 · Ambito di applicazione
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo VCapo II

Art. 131

132 / 251

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all'erario. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-131