Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo IV›Capo III
Art. 127
128 / 251Costituzione delle parti
In vigore dal 7 ott 2016
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all', comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-127