Art. 127 · Costituzione delle parti
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IVCapo III

Art. 127

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Costituzione delle parti

In vigore dal 7 ott 2016
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all', comma 1. 2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
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