Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo I›Capo II
Art. 12
12 / 251Ufficio del pubblico ministero
In vigore dal 31 ott 2019
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-12