Art. 12 · Ufficio del pubblico ministero
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo ICapo II

Art. 12

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Ufficio del pubblico ministero

In vigore dal 31 ott 2019
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. 2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-12