Art. 111 · Estinzione del processo
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo VI

Art. 111

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Estinzione del processo

In vigore dal 7 ott 2016
1. Oltre che nei casi previsti dall', e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a tre. 3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura. 4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza. 5. L'estinzione del processo non estingue l'azione. 6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. 7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell', comma 3. 8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
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