Art. 110 · Rinunzia agli atti del processo
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo VI

Art. 110

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Rinunzia agli atti del processo

In vigore dal 7 ott 2016
1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. 2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo. 3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. 4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. 5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. 6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. 7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.
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