Art. 104 · Incidenti formali in udienza
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo VI

Art. 104

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Incidenti formali in udienza

In vigore dal 7 ott 2016
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza. 2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
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