Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo III›Capo V
Art. 101
102 / 251Deliberazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio.
Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
4. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente.
5. Quando su una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
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