Art. 19 · Disposizioni finanziarie
Capo V

Art. 19

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 13 set 2016
1. I risparmi di spesa derivanti dagli , al netto degli oneri di cui agli , comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché quelli di cui all', comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all', comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.
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