Capo III
Art. 11
11 / 20Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato
In vigore dal 22 giu 2023
1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli , il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell', comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta;
c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all', commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
2. All'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell', comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell', comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-11