Art. 3 · Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Art. 3

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Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In vigore dal 23 set 2016
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
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