Art. 3
3 / 28Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
In vigore dal 23 set 2016
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175#art-3