Art. 18 · Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

Art. 18

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Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

In vigore dal 23 set 2016
Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati 1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell', comma 1, secondo le modalità di cui all', comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. 2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all', comma 1. 3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175#art-18