Art. 13 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 13

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 lug 2016
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-13