Art. 6 · Osservatorio
Capo I

Art. 6

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Osservatorio

In vigore dal 22 lug 2016
1. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro assicurano all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione, l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco. L'osservatorio formula proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell' e assume ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati. 2. L'osservatorio è composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro, due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente, un rappresentante dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Istituto di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
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