Art. 23 · Effetti del riconoscimento
Sez. III

Art. 23

25 / 36

Effetti del riconoscimento

In vigore dal 22 lug 2016
1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana. 2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente. 4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-23