Capo I
Art. 2
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In vigore dal 30 set 2020
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autorità richiedente» l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b) «autorità adita» l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c) «autorità competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all', l'autorità giudiziaria;
d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all', comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia;
e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-2