Sez. II
Art. 17
19 / 36Effetti del riconoscimento
In vigore dal 22 lug 2016
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando:
a) l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'.
3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-17