Art. 16 · Trasmissione ad altri Stati
Sez. II

Art. 16

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Trasmissione ad altri Stati

In vigore dal 22 lug 2016
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità competente dell'altro Stato membro. 2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta. 3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-16