Art. 12 octies · Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

Art. 12 octies

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Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

In vigore dal 21 mar 2023
1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell', ove non già precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all'atto della sua restituzione. 3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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