Capo III
Art. 10 bis
14 / 36Obblighi informativi
In vigore dal 30 set 2020
1. L'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell', commi 2 e 2-bis, primo periodo, è tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell', comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l'impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
2. Nelle ipotesi di cui all', comma 2-bis, secondo periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa.
3. Nell'ipotesi prevista dall', comma 2-bis, primo periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, all'agenzia di somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all', comma 1, le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del medesimo comma 1. L'impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell'esibizione agli organi di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136#art-10-bis