Art. 4 · Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 4

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Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

In vigore dal 5 ago 2016
1. All' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.»; b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all', comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario.»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2».
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