Art. 27
27 / 28Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 ago 2016
1. All', comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo».
2. All', comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo:«I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro».
3. Il limite di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, trova applicazione per le istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'obbligo di formazione continua di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2017.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono iscritti nella sezione «attivi» del Registro, transitano automaticamente nella «sezione A». Sono contestualmente iscritti nella «Sezione B» del Registro i soggetti inseriti nella «Sezione inattivi» e coloro i quali, sulla base degli incarichi di revisione legale risultanti nella banca dati del Registro, nell'ultimo triennio non hanno comunicato alcun incarico di revisione legale o non hanno collaborato ad attività di revisione presso una società di revisione legale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto un testo unico delle disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, apportando le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/56/UE.
7. Nelle more dell'emanazione del testo unico di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
8. Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, il Governo può adottare, disposizioni integrative e correttive del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui agli , commi da 2 a 4, 9-bis, commi 1 e da 3 a 8, 10, commi da 1 a 3, da 5 a 7 e 13, le disposizioni di cui agli articoli da 10-bis a 10-quinquies, le disposizioni di cui all', commi da 1 a 3 e da 7 a 9, 14, commi da 1 a 5 e 7 e le disposizioni di cui agli e da 19 a 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attività, la Consob effettua il controllo della qualità ai sensi dell' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell' del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
11. Le modifiche all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano alle violazioni commesse dalla data di rispettiva applicazione di ciascuna delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto. Alle violazioni commesse anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.
12. I principi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi adottati ai sensi dell' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto.
13. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli , comma 1, 9-bis, comma 2, 10, comma 12, e 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;135#art-27