Art. 23 · Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

Art. 23

23 / 28

Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

In vigore dal 5 ago 2016
Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi 1. L'articolo 35 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente: «Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto. 2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. 3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;135#art-23