Art. 41 · Procedura di salvaguardia dell'Unione
Capo V

Art. 41

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Procedura di salvaguardia dell'Unione

In vigore dal 15 lug 2016
1. Se, all'esito procedura di cui all', commi 3 e 4, sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro e, a seguito della consultazione da essa avviata, la Commissione europea decide, mediante propri atti di esecuzione, che: a) le misure adottate dal Ministero non sono giustificate, il Ministero stesso adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, revocando la misura nazionale precedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea; b) le misure adottate dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro sono giustificate, il Ministero adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire che l'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato e ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.
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