Art. 28 · Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Capo IV

Art. 28

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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 15 lug 2016
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' e ne informa di conseguenza il Ministero. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati III e IV.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-28