Art. 21 · Documentazione tecnica
Capo III

Art. 21

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Documentazione tecnica

In vigore dal 15 lug 2016
1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V. 2. La documentazione tecnica è preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed è continuamente aggiornata. 3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese. 4. Se la documentazione tecnica non è conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all', l'autorità di sorveglianza del mercato può chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorità di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-21