Art. 17 · Procedure di valutazione della conformità
Capo III

Art. 17

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Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 11 lug 2024
1. Il fabbricante effettua una valutazione di conformità dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all'. Nella valutazione di conformità sono prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cui all', comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresì conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformità si conferma altresì che le apparecchiature radio soddisfano la conformità ai requisiti essenziali di cui all' in tutte le possibili configurazioni. 2. I fabbricanti dimostrano la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all', commi 1 e 4-bis, utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV. 3. Se, per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all', commi 2 e 3, il fabbricante ha applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egli utilizza una delle procedure seguenti: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV. 4. Se per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all', commi 2 e 3, il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non esistano norme armonizzate applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte, per verificarne la conformità a tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure: a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; b) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-17