Art. 15
15 / 18Riserve erariali
In vigore dal 12 lug 2016
1. Le compartecipazioni spettanti ai sensi dell' dello Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-15