Art. 1
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In vigore dal 12 lug 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l', come sostituito dall', comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l', comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell' dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonché sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-1