Art. 7 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 7

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 31 mag 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-31;92#art-7