Art. 27 · Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013
Capo I

Art. 27

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Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013

In vigore dal 23 giu 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97#art-27