Art. 3 · Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato
Capo I

Art. 3

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Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato

In vigore dal 26 mag 2016
1. È vietato, fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti contenuti nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-3