Art. 7 bis
12 / 14Ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale
In vigore dal 24 ott 2018
1. Al fine di garantire l'unità del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui è effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui è effettuata la riconduzione. L'esito della ricognizione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La riconduzione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino la caratteristica della rotatività e che siano autorizzate espressamente dalla legge. Fanno altresì eccezione la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessità.
4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti di tesoreria centrale, dall'articolo 44-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per le contabilità speciali, dall', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, anche secondo un profilo pluriennale da stabilire nell'ambito della legge di bilancio.
6. Le amministrazioni interessate, alla chiusura delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;90#art-7-bis