Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 apr 2016
1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell', comma 1, lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-03-03;44#art-4